Chiamate anonime: E' possibile risalire al chiamante?
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Nel caso la vostra linea telefonica sia soggette a
chiamate ANONIME di molestia o minaccia, é possibile richiedere al
proprio gestore telefonico di rendere inefficace il meccanismo di
soppressione dell'identificativo della linea chiamante.
Il decreto n.171 del 13/5/98 all'articolo 7 infatti recita:
...omissis...
"Art. 7.
Chiamate di disturbo
1. L'abbonato che riceve chiamate
di disturbo può richiedere, a proprie spese ed anche telefonicamente in caso
di urgenza, che il fornitore del servizio di telecomunicazioni accessibile al
pubblico renda inefficace la soppressione dell'identificazione della linea
chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata
ricevuta. L'inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli
orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo
non superiore a quindici giorni.
2. L'istanza formulata per iscritto
dall'abbonato deve specificare le modalità di ricezione delle chiamate di
disturbo e, nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica, deve
essere inviata entro ventiquattro ore"
...omissis...
Il provvedimento ha alimentato l'opinione che sia finita
l'era delle molestie telefoniche. In realtà ci vorrà più tempo, perché le
norme sull'identificazione del chiamante e sulle chiamate di disturbo si
applicano da subito ai soli servizi che permettono la presentazione del
numero chiamante e che i fornitori non hanno l'obbligo di installare se non
per effetto delle spinte del mercato. Questo significa che per le chiamate
anonime ai vecchi apparecchi su linee analogiche ci si dovrà difendere ancora
per qualche tempo con le tradizionali contromisure, facendo semmai denuncia
all'autorità giudiziaria nei casi di maggiore gravità.
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