27 APRILE 2002. Dal sito Wind alcune informazioni sulla funzione di Number Portability
La portabilità del numero è stata estesa anche alle numerazioni mobili. Già nel 1999 l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni aveva stabilito che la portabilità da mobile è rilevante e vantaggiosa per il mercato, e nel corso del 2000 aveva deliberato di introdurla entro il giugno 2001.
In verità, i gestori dei servizi di comunicazione mobile e personale erano tenuti a consentire la Mobile Number Portability (MNP) a partire dal 1° luglio 1999 e l'Autorità aveva confermato tale obbligo riservandosi di definire la data di avvio e le modalità di offerta; ma solo nel giugno 2001 l'Autorità ha fatto uso di tale diritto riservatosi, e così, nei fatti, gli operatori mobili hanno avuto a disposizione un congruo periodo di tempo per pianificare l'introduzione del servizio di MNP.
La prestazione di MNP comprende sia la possibilità per l'utente di mantenere il proprio numero passando ad un differente operatore mobile sia il mantenimento del numero passando a diverso servizio GSM ovvero UMTS.
Con la Delibera n. 12/01/CIR, l'Autorità ha stabilito:
Nell'Agosto del 2001, l'Autorità fissa le modalità operative per la portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali, definendo altresì le condizioni applicabili all'offerta della prestazione di MNP. Innanzitutto vengono fissate disposizioni generali relative alla prestazione del servizio, quali la non modificazione della titolarità da parte dell'operatore assegnatario del blocco a cui afferisce il numero oggetto di portabilità (il numero ritorna a disposizione del Donor allo scadere dei termini relativi alla fornitura del servizio); la necessità per gli operatori mobili di adeguare la capacità di evasione degli ordinativi della prestazione di MNP, anche sulla base delle richieste del mercato, di cui l'Autorità si riserva di verificare la congruità; e l'obbligo per gli operatori coinvolti nel trattamento delle chiamate verso numeri portati di mantenere i medesimi livelli qualitativi delle chiamate verso numeri non portati.
Vengono, poi, definiti gli obblighi, relativamente alla attivazione e prestazione del servizio di MNP, a carico rispettivamente dell'operatore Donor (è l'operatore assegnatario, ovverosia l'operatore al quale è assegnata la numerazione cui appartiene il numero portato), dell'operatore Donating (è l'operatore cedente, ovverosia l'operatore che cede il numero - nel caso di prima portabilità Donor e Donating coincidono) e dell'operatore Recipient (è l'operatore Ricevente, cioè l'operatore che acquisisce il cliente con il numero oggetto di portabilità).
Il provvedimento in questione, inoltre, fissa quelle che devono essere le caratteristiche generali della prestazione e descrive in dettaglio quelli che devono essere i modelli di interazione da seguire. Particolare interesse riveste l'accordo quadro previsto dalla Delibera 19/01/CIR, di cui qui vengono indicati gli elementi essenziali. L'accordo quadro è un accordo tra gli operatori mobili che stabilisce le relazioni generali tra gli stessi in merito alle modalità di fornitura della prestazione di MNP, che avrebbe dovuto essere definito entro il 31 ottobre 2001 e sulla base del quale gli operatori devono stringere accordi bilaterali che disciplinino, in accordo anche a quanto previsto dai contratti di interconnessione e dalla normativa vigente, le procedure amministrative, le modalità, i tempi e le condizioni per la realizzazione della prestazione di MNP. Anche per questi ultimi accordi vengono elencati gli elementi ritenuti essenziali e imprescindibili degli accordi medesimi.
Da sottolineare come la richiesta di attivazione della prestazione possa essere rifiutata, annullata o sospesa dall'operatore Donating solo in ipotesi di causali espressamente previste e che in nessun caso eventuali morosità, insolvenza o ritardo nei pagamenti di un abbonato mobile nei confronti dell'operatore Donating costituiscano condizione ostativa alla fornitura della prestazione di MNP.
Il riconoscimento dell'associazione tra numero del cliente portato e rete Recipient è effettuato da apposite banche dati gestite da ciascun operatore mobile l'obbligo di mantenerle aggiornate e di comunicare ai restanti operatori l'acquisizione dei numeri oggetto di portabilità. Le banche dati devono necessariamente includere almeno l'associazione tra il numero del cliente portato e l'operatore Recipient. Le banche dati sono, a partire dal 30 aprile 2003, collegate ad una banca dati centralizzata, realizzata secondo le modalità stabilite dall'Autorità con
successiva deliberazione.
Le condizioni le chiamate originate dalle reti fisse nazionali e dirette a numerazioni delle reti per i servizi mobili nazionali prevedono un periodo transitorio fino al 30 aprile 2003, in cui viene adoperata la soluzione di Onward Routing, ed entro tale data il passaggio al Direct Routing; mentre per le chiamate originate al di fuori del territorio nazionale l'unica soluzione prevista è quella della tecnica in Onward
Routing.
Infine, l'Autorità stabilisce i criteri di ripartizione dei costi e impone, a ciascun operatore di rete mobile, quale norma conclusiva del provvedimento di fornire, entro il 31 dicembre 2001, il proprio piano esecutivo di implementazione delle procedure tecniche ed operative per l'introduzione della prestazione di MNP.
L'Autorità ha, infine, predisposto le risorse di numerazione per lo svolgimento del servizio di MNP stabilendo i codici per l'instradamento della segnalazione ed i codici di accesso per le chiamate e i
trasferimenti al servizio di segreteria telefonica.
(Fonte: sito Wind)
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